Art. 3 (Scopo mutualistico)
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo quello di:
fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell’artigianato locale.
La cooperativa può operare anche con terzi.
Art. 4 (Oggetto sociale)
Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:
- provvedere all’acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all’eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita;
- provvedere all’esercizio d’attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative;
- provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all’ingrosso.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale.
Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio.
Inoltre, le somme che i soci verseranno alla società o che questa tratterà a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.